Superbonus: è legge

superbonus isolamento termico

Ora il Decreto “Semplificazioni” è realtà, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 16 luglio 2020 e con efficacia immediata, praticamente (giorno dopo).
Ci sono tantissime novità in materia edilizia e lavori pubblici

Via libera al testo modificato dalla Camera, adesso servono i provvedimenti attuativi

Praticamente a ridosso del termine ultimo di conversione previsto per il 18 Luglio: si tratta dell’approvazione del testo modificato dalla Camera del Decreto Rilancio, avvenuta il 16 luglio 2020 al Senato dopo lunga discussione e ponendo votazione di fiducia (tagliando l’esame di centinaia di emendamenti). Il testo in versione definitiva contiene le tanto attese misure incentivanti il risparmio ed efficientamento energetico degli edifici (già Ecobonus), il miglioramento antisismico (già SismaBonus) nelle ristrutturazioni edilizie. Ci sono anche altri interventi e ristrutturazione edilizie che avranno beneficio da questa norma: infatti l’art. 121 c.2 del Decreto prevede che per tali opere sia consentito (finalmente) l’accesso alla cessione del credito, anche verso banche e intermediari finanziari. In sostanza si profila lo sconto in fattura (in misura ridotta) anche per tali interventi, cioè pari a quelle indicate dalle rispettive norme di riferimento. Diciamo pure: il SuperBonus 110 per cento è ormai il vero tormentone dell’estate 2020, e ne parleremo ancora per molto. Infatti saranno comunque necessari i relativi provvedimenti attuativi, che a quanto pare saranno emanati a breve pure loro: circolano già infatti diverse bozze e resoconti dei lavori in corso.

Categorie di intervento “trainanti”

Ci sono due tipologie di intervento edilizio che fanno scattare l’accesso alla detrazione fiscale, e a loro volta aprono “l’ingresso” ad altri interventi complementari, che in altra ipotesi da soli non potrebbero accedere al beneficio fiscale:
– SismaBonus: quelli indicati ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;
– Ecobonus, cioè quelli comportanto un discreto risparmio energetico per gli edifici (vediamo qui nel dettaglio);
Quelli facenti parte della seconda categoria “Ecobonus” si suddividono in tre sottogruppi:
– Interventi di coibentazione “significativa” di edifici o unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accesso esterno autonomo, con massimali: 50.000 € per edifici unifamiliari o per ciascuna delle suddette unità immobiliari; 40.000 € per ciascuna delle suddette unità immobiliari, se l’edificio è composto da due a otto unità; 30.000 € per ciascuna delle suddette unità immobiliari, se l’edificio è composto da più di otto unità;
– Interventi sulle parti comuni per ristrutturare impianti termici centralizzati, sostituendoli con altro sistema centralizzato ad alto risparmio e livello tecnologico. Il massimale si calcola moltiplicando: 20.000 € per le unità immobiliari presenti, fino a otto unità; 15.000 € per le unità immobiliari presenti, oltre otto unità;
– Interventi per ristrutturare impianti termici esclusivi, tramite sostituzione con altro sistema ad alto risparmio e di livello tecnologico, su edifici unifamiliari o unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accesso esterno autonomo; 30.000 € di massimale complessivo.
Detto questo, è importante raccomandare prudenza a:
– scegliere idonee imprese e aziende chiamate a intervenire;
– incaricare specializzati professionisti tecnici coinvolti (per le pratiche urbanistiche, strutturali, termotecniche, impiantistiche);
– incaricare professionisti che vi assistano sul versante fiscale (si, stavolta è caldamente consigliato avvalersi dell’assistenza di un commercialista esperto in materia tributaria, visto la delicatezza);
– farvi consegnare sempre qualsiasi documento inerente all’intervento, a qualsiasi stato di avanzamento.
– diffidare di annunci promozionali che “regalano”; Infatti il vero rischio non è tanto l’esclusione dai benefici fiscali del superbonus, o super-ecobonus e super-sismabonus che dirsi voglia. Il vero rischio è un possibile accertamento fiscale che contesta l’operazione stessa e la relativa decadenza dai benefici, con restituzione delle somme oggetto di incentivo e tanto di sanzioni tributarie. Insomma, il piatto è interessante ma occorre fare molta attenzione.