Ecobonus: verso la conversione in legge – Parte 2

Ecobonus verso la conversione in legge - parte 2

Vediamo in questa seconda parte come il Decreto Rilancio Ecobonus abbia subito delle modifiche con novità introdotte dalla commissione Biancio. Sono variati i tetti di spesa per alcuni interventi, ampliata la platea dei beneficiari, ci sono state alcune esclusioni, ed alcune modifiche.

Demolizioni e ricostruzioni

Tra gli interventi ammessi all’agevolazione del 110%, pur sempre nei nuovi limiti di spesa già indicati, trovano posto quelli di demolizione e ricostruzione.
Sì alle demolizioni e ricostruzioni, no alle assicurazioni.
Nessuna modifica in corsa, invece, per l’estensione del 110% al cosiddetto Sismabonus e alla detrazione del 90 per cento (che resta invariata) per la stipula di un’assicurazione.

Nuovi massimali di spesa nei condomini

Tra le novità di maggior rilievo introdotte dalla commissione Bilancio spiccano i nuovi massimali di spesa nei condomini per il cappotto termico e per la sostituzione delle caldaie a condensazione con caldaie a pompa di calore.
Per le coibentazioni il bonus spetta anche sulle superfici inclinate, il che consente di intervenire anche sui tetti.
Il limite di spesa degli interventi ammessi al bonus viene ora fissato in 50mila euro per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari aventi ingresso indipendente o più accessi autonomi dall’esterno. In sintesi, le cosiddette “villette a schiera”. Per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari, il limite di spesa passa da 60mila euro a 40mila euro per unità abitativa. Limite di spesa che scende a 30mila moltiplicati per unità immobiliare nei condomini composti da più di otto unità.
Per la sostituzione degli impianti di climatizzazione e delle caldaie centralizzate a condensazione con caldaie a pompa di calore, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici, la detrazione del 110% è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 20mila euro ad unità immobiliare per gli edifici fino a 8 unità. Sarò invece non superiore a 15mila euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono edifici con più di 8 unità. L’agevolazione viene riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
Per le unità unifamiliari, la sostituzione della caldaia dovrà essere ricompresa in un massimale di spesa pari a 30mila euro.
Lo scoglio più duro da superare per accedere all’Ecobonus resta il salto delle due classi energetiche dell’edificio, sia con il cappotto termico sia con la sostituzione delle caldaie.

Ecobonus: tempistiche di attuazione

Per le regole finali disposte dall’Agenzia delle Entrate (o cosiddetto AdE) si dovranno comunque attendere almeno 30 giorni successivi all’entrata in vigore della legge di conversione.
Calendario alla mano e in previsione del secondo e definitivo giro al Senato, i trenta giorni inizieranno dal prossimo 18 luglio.
Successivamente o contestualmente ci saranno anche dei chiarimenti operativi da parte dell’Enea.

I vincoli dell’Ecobonus

Falliti i tentativi di modifica, per accedere al bonus del 110% bisogna far salire di due classi energetiche l’edificio con almeno uno degli interventi trainanti (ossia con il cappotto termico o con la sostituzione delle caldaie). Vincolo che sia le forze di opposizione che quelle di maggioranza hanno chiesto di attenuare o cancellare, ma senza risultato.
Sarà avvantaggiato chi ha un edificio con classi più basse (G, F..) poiché è possibile, per definizione, intervenire su più fronti per migliorare le prestazioni energetiche dell’immobile.

Il fornitore

Resta la possibilità per il fornitore che ha effettuato gli interventi di recuperare lo sconto sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

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