Sismabonus ed Ecobonus 110 domande e risposte (parte 2)

ecobonus sismabonus 110 domande e risposte - parte 2

Premesso che ad oggi non esistono linee guida ufficiali, abbiamo chiesto ad un nostro tecnico esperto di trattare l’argomento “Ecobonus 110 domande e risposte” basandosi sui principali quesiti che ci vengono posti. Se non hai letto la prima parte di questo articolo: premi qui.

Tetto spesa fotovoltaico 110, sistemi di accumulo e colonnine di ricarica

  • Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, il tetto massimo è pari all’ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale. La spesa andrà ripartita tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. Sarà fruibile in caso di interventi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica.
  • In caso di interventi di trasformazione degli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, interventi di nuova costruzione, e interventi di ristrutturazione urbanistica, il limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
  • Per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con il Superbonus, alle stesse condizioni negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo, il tetto massimo è nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

Come funziona la detrazione per impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica?

Anche per l’installazione di impianti solari fotovoltaici spetterà una detrazione del 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. L’incentivo è legato all’esecuzione congiunta con uno degli interventi di riqualificazione energetica “trainanti” o di miglioramento sismico. Il tetto delle spese è di 48mila euro, con un vincolo di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. Questa detrazione è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici. Il pacchetto di sconti fiscali non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura. Sconto al 110% anche per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, purché agganciata agli interventi “trainanti”.

Il fotovoltaico da solo (al di fuori del Superbonus) rimane al 50%?

L’installazione di impianti fotovoltaici non abbinata agli interventi previsti per il superbonus al 110% rimane al 50%, come previsto dal testo unico per le imposte sui redditi (TUIR).

Cosa rischiano i professionisti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli?

I soggetti che per accedere all’Ecobonus e al Sismabonus potenziati al 110% rilasceranno ai cittadini attestazioni e asseverazioni infedeli, rischieranno una sanzione pecuniaria da 2000 a 18000 euro.

Chi controlla la veridicità delle attestazioni e asseverazioni?

Ad appurare la veridicità delle informazioni e dei dati attestati e asseverati dai professionisti incaricati, sarà un organo addetto al controllo individuato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Esso disporrà l’immediata decadenza dai benefici fiscali in caso di falsa attestazione. I professionisti che rilasceranno le attestazioni e le asseverazioni, dovranno stipulare delle polizze di assicurazione della responsabilità civile. Tutto ciò con lo scopo di garantire, ai propri clienti e al bilancio dello Stato, il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.

Sismabonus e polizza rischi

L’incentivo viene portato al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. In caso di cessione del credito a un’impresa di assicurazione con la stipula di una polizza contro il rischio di eventi calamitosi, spetterà una detrazione sulla polizza nella misura ridotta del 90%. Il superbonus al 110% non spetta agli edifici ubicati in zona sismica 4 (già oggi esclusi dal Sismabonus).

La cessione del credito rischia di essere in realtà solo sulla carta?

È un tema che abbiamo affrontato direttamente con Confartigianato, Cna, Ance, Assotermica, in un convegno online dove tutti hanno lodato questa misura rivoluzionaria. L’impegno è quello di lavorare tutti insieme per una maggiore trasparenza e semplicità nel meccanismo tra imprese e banche per la cessione del credito e sconto in fattura, in modo da renderlo accessibile a tutti. Anche il Governo ha aperto una interlocuzione con il mondo bancario per poter agevolare questa importante misura in cui nessuno perde.

Le banche sono obbligate all’accettazione di questo credito?

No, ma sono interessate perché “guadagnano” fino al 10% del costo complessivo dell’intervento senza dover fare nulla.

Quali sono le tempistiche di erogazione da parte della banca?

I pagamenti seguiranno l’andamento dei SAL (Stati di Avanzamento Lavori) oppure no? Quesiti cruciali per le imprese che si trovano a dover pagare dipendenti e fornitori. La cessione del credito avviene al termine lavori, quindi il Governo sta lavorando per definire una procedura che possa garantire il pagamento dei SAL alle imprese e allo stesso tempo garantire alla Banca che il lavoro sarà effettivamente portato a termine.

Può un condominio cedere il credito direttamente a una banca o assicurazione?

Sì, ma in tal caso il contribuente dovrà anticipare il costo degli interventi all’impresa che li ha effettuati oppure finanziarli con la banca.