Premesso che ad oggi non esistono linee guida ufficiali, abbiamo chiesto ad un nostro tecnico esperto di trattare l’argomento “Ecobonus 110 domande e risposte” basandosi sui principali quesiti che ci vengono posti.
Fino a quanto dura il superbonus 110 (ecobonus e sismabonus)?
Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre del 2021 (salvo proroghe fino al 2022, di cui si sta discutendo).
Come funziona la detrazione al 110%?
La persona che vorrà ristrutturare la propria abitazione, in termini di efficienza energetica e miglioramento sismico, avrà la possibilità di detrarre dalle tasse nei 5 anni successivi, il 110% dei costi sostenuti per realizzare tali lavori. Quindi una cifra maggiore del 10%.
Se la persona non avrà la possibilità economica per affrontare i lavori?
L’interessato potrà cedere la detrazione ottenuta, che si trasformerà in un credito di imposta del 110% per l’impresa che ha svolto i lavori. Quest’ultima dovrà emettere una fattura pari a 0, avendo un credito superiore ai costi sostenuti. A sua volta, l’impresa potrà scontare tale credito sulle tasse successive, oppure cederlo ad un Istituto bancario o a un’assicurazione, per ottenere liquidità.
Cosa ci guadagna la banca?
La banca compra quel credito di imposta dal valore di 110, ad esempio a 105 (libera contrattazione). In questo modo avrà un margine di interesse e anche l’impresa ci avrà guadagnato. Questo compensa l’attualizzazione del credito all’anno zero. Diversamente, il credito nel corso degli anni perderebbe valore.
E le imprese?
Con la misura precedente, alcune imprese lamentavano di non avere interesse ad accumulare credito di imposta. In questo modo si vuole provare a risolvere il problema dando la possibilità all’impresa di poter incassare, ottenendo più lavori e con margini di introiti più alti.
Quali lavori rientrano nel superbonus 110?
Tutti i lavori previsti nel precedente Ecobonus e Sismabonus saranno contemplati nel Superbonus, con l’aggiunta del fotovoltaico, degli accumulatori e delle colonnine di ricarica per le auto elettriche. L’importante è che la finalità dei lavori per l’efficientamento energetico sia quella dell’intervento “complessivo”. Tali opere interessano il cappotto termico o la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con un impianto centralizzato ad alta efficienza (per i condomini) e un impianto in pompa di calore (per gli impianti individuali). Queste migliorie devono portare l’edificio al raggiungimento di almeno due classi energetiche superiori. Se si effettua il cappotto o la sostituzione dell’impianto, gli altri interventi ricompresi nel normale Ecobonus passano essi stessi al 110%.
Si può usufruire del superbonus 110 anche per le seconde case?
Sì, sarà possibile accedere al Superbonus per i lavori ammessi dal Sismabonus. Per quanto concerne quelli contemplati dall’Ecobonus, potranno usufruirne le seconde case presenti all’interno di edifici condominiali. Le altre sono escluse.
La detrazione fiscale rimane in 10 anni oppure ridotta a 5?
Per il Superbonus viene ridotta a 5 anni.
Le detrazioni degli altri bonus rimangono alle soglie attualmente previste per legge.
Superbonus 110 salto di due classi è condizione necessaria?
Gran parte degli edifici in Italia sono in classi basse e difficilmente riusciranno a fare il salto delle due classi richiesto. Per evitare che molti restino fuori dalle agevolazioni, si sta pensando a regole diverse, tipo stabilire interventi che diano il 110% automaticamente (ad esempio: cappotto più fotovoltaico; sostituzione caldaia più fotovoltaico). Va anche detto che è molto più semplice (e meno costoso) incrementare di due classi energetiche un edificio in classe G, che non un abitazione già in possesso di un’efficienza elevata.
Tetti di spesa Ecobonus e Sismabonus
- Per interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione: ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
- Per interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione: ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
- Per tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti all’articolo 14 del Decreto Legge n. 63/2013 (come ad esempio l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto), nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi descritti nei suddetti punti.
- Per gli interventi riguardanti il Sismabonus la soglia è di euro 96.000 come è già attualmente, ricordando che tale soglia è comprensiva anche del Bonus ristrutturazioni già in vigore.